Si informa la gentile Clientela che, in seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, è stata emessa il 15/11/2018 l’Ordinanza nr. 558 da parte del Capo Dipartimento della protezione Civile (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018).
Con tale provvedimento è stato dichiarato nelle Regioni suddette lo stato di emergenza per dodici mesi (fino all’8/11/2019) e si è disposta la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.
In conseguenza di quanto sopra e in ragione del grave disagio socio economico provocato dagli eventi metereologici, che costituiscono causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 1218 c.c., la clientela titolare di mutui relativi:
- agli edifici sgomberati;
- alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati;
ha diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra:
- la sospensione dell’intera rata;
- la sospensione della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione può avvenire a decorrere dalla data odierna e fino alla data del 20 gennaio 2019, previa presentazione alla Banca di un’autocertificazione, da parte dei titolari interessati che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, attesti l’entità del danno subito.
La sospensione può, pertanto, essere concessa dalla Banca fino all’ottenimento dei provvedimenti che attestino ex novo l’agibilità o l’abitabilità degli immobili sgomberati e, comunque, non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (8 novembre 2019).
La sospensione non comporta:
- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
La Banca, inoltre, si rende disponibile a specificare, in relazione a ciascun piano di ammortamento, l’aggiornato periodo di rimborso, considerando il maggior termine possibile della sospensione.
Il personale di filiale rimane a disposizione per fornire ogni informazione al riguardo.
Cremona, 14 dicembre 2018